Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti nel mercato del gas possono scegliere il proprio fornitore e venditore, cioè la società che ha il compito di gestire la fornitura.
Per coloro che non hanno esercitato la facoltà di scegliere il proprio fornitore esiste il Servizio di Tutela, che garantisce l’erogazione di gas a prezzi definiti dall’Autorità ai clienti domestici.
Le condizioni economiche standard sono definite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ex AEEGSI) in base all’andamento dei costi del servizio e delle materie prime.
Se il cliente domestico non ha scelto il proprio fornitore, continua ad essere servito dal suo tradizionale fornitore, pagando il gas in base alle condizioni economiche standard definite l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
Questo regime economico di erogazione della fornitura è chiamato “servizio di tutela”, e l’esercente della vendita è tenuto a garantire alle tipologie di clienti indicate nella delibera dell’AEEGSI 64/ 09 e s.m.i.
Il Servizio di Tutela è destinato a:
L’esercente della vendita è tenuto a offrire il Servizio di Tutela alle tipologie di clienti indicate nella delibera dell’AEEGSI 64/ 09 e s.m.i.